Prima di tutto: documenti e solvibilità
Ogni azione di recupero parte da due domande: il credito è provato per iscritto? Il debitore ha beni aggredibili? Fatture, contratti o ordini, documenti di trasporto, estratti contabili e corrispondenza (anche email e messaggi) costituiscono la base della pretesa. Una verifica patrimoniale preliminare evita di sostenere spese per un titolo che poi non si riesce a eseguire.
La diffida e gli interessi di mora
La lettera di messa in mora inviata da un avvocato produce spesso il pagamento o l'apertura di una trattativa. Formalizza la richiesta, costituisce in mora il debitore e prepara la fase giudiziale.
Nei rapporti tra imprese, il D.Lgs. 231/2002 riconosce automaticamente, dalla scadenza, gli interessi di mora al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di otto punti percentuali, oltre a un importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero, salvo il maggior danno.
Un piano di rientro può essere una buona soluzione, purché sia scritto, con scadenze precise e, se possibile, garanzie. Un accordo verbale rischia solo di far perdere tempo.
Il decreto ingiuntivo
Se il debitore non paga, lo strumento più rapido è il ricorso per decreto ingiuntivo: sulla base della prova scritta del credito, il giudice ordina il pagamento senza un preventivo contraddittorio. Il debitore ha 40 giorni dalla notifica per proporre opposizione; in mancanza, il decreto diventa definitivo ed esecutivo.
In presenza di determinati presupposti, ad esempio crediti fondati su assegni o titoli di credito, o quando il ritardo può creare un grave pregiudizio, si può chiedere che il decreto sia provvisoriamente esecutivo fin da subito.
L'esecuzione forzata
Con il titolo esecutivo si notifica l'atto di precetto e, se il pagamento non arriva, si procede al pignoramento. Le forme più efficaci per un credito commerciale sono spesso il pignoramento presso terzi (conti correnti, crediti del debitore verso i suoi clienti) e, quando ci sono beni, il pignoramento mobiliare o immobiliare. La ricerca telematica dei beni consente di individuare rapporti bancari e altri cespiti.
Se il debitore è in crisi o fallisce
Quando il debitore entra in una procedura concorsuale, le azioni individuali si fermano e il credito va fatto valere nella procedura: con la domanda di ammissione al passivo nella liquidazione giudiziale, o partecipando al concordato preventivo. È importante verificare l'eventuale privilegio del credito e i termini per presentare la domanda.
Errori da evitare
- Lasciar passare mesi tra solleciti informali: il tempo riduce le probabilità di incasso.
- Agire senza valutare la solvibilità del debitore.
- Continuare a fornire un cliente già insolvente senza garanzie.
- Accettare piani di rientro solo verbali.
- Trascurare i termini di prescrizione del credito.
Questa guida ha finalità informative e non sostituisce un parere legale sul caso concreto. Per una valutazione della tua situazione puoi scriverci.