L'obbligo di adeguati assetti
Dopo la riforma introdotta con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), l'articolo 2086 del codice civile impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e attivarsi senza indugio.
In pratica significa disporre di strumenti minimi di controllo: un budget di tesoreria, il monitoraggio di scaduti verso fornitori, banche ed Erario, la verifica periodica della sostenibilità dei debiti nei successivi dodici mesi.
I segnali d'allarme
Il Codice indica alcuni segnali che devono indurre l'imprenditore ad attivarsi, tra cui:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte salari mensile;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di importo superiore a quelli non scaduti;
- esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni o oltre il limite degli affidamenti, se rilevanti;
- esposizioni verso i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia Entrate-Riscossione) oltre le soglie che fanno scattare le loro segnalazioni.
Una segnalazione dell'INPS o dell'Agenzia delle Entrate non è una formalità: è un avviso previsto dalla legge proprio perché l'imprenditore valuti gli strumenti di regolazione della crisi.
La composizione negoziata della crisi
È un percorso volontario e riservato, attivabile tramite la piattaforma telematica delle Camere di Commercio, quando la crisi è reversibile. Un esperto indipendente agevola le trattative con banche, fornitori e altri creditori, mentre l'imprenditore conserva la gestione dell'impresa. Su richiesta, il tribunale può confermare misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive durante le trattative.
Accordi di ristrutturazione e piani
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti si concludono con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e vengono omologati dal tribunale; esistono varianti agevolate e ad efficacia estesa. Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione consente maggiore flessibilità nella distribuzione del valore tra i creditori. Sono strumenti adatti quando i rapporti con i creditori principali permettono un'intesa.
Il concordato preventivo
Il concordato può essere in continuità, quando l'impresa prosegue l'attività e i creditori vengono soddisfatti con i flussi futuri, o liquidatorio. Prevede un piano attestato, la nomina di un commissario giudiziale, il voto dei creditori e l'omologazione. Con la domanda si possono ottenere protezioni dalle azioni dei creditori.
La posizione degli amministratori
Gli amministratori che non istituiscono assetti adeguati o che, di fronte ai segnali della crisi, proseguono l'attività aggravando il dissesto possono essere chiamati a risponderne verso la società e i creditori. Attivarsi per tempo, documentare le scelte e farsi assistere nella valutazione degli strumenti disponibili è la migliore tutela, anche personale.
Questa guida ha finalità informative e non sostituisce un parere legale sul caso concreto. Per una valutazione della tua situazione puoi scriverci.